Guida al Piano Transizione 5.0: scopri i 12 punti fondamentali!

Nell'era digitale in continua evoluzione, l'adozione di tecnologie avanzate e l'integrazione di sistemi digitali diventano sempre più cruciali per il successo delle imprese. Siemens, leader globale nell'innovazione industriale, e General Com, propongono una visione chiara e una guida per questa trasformazione attraverso la Transizione 5.0.

Di seguito una panoramica dettagliata di questa nuova era industriale, evidenziando l'importanza di adattarsi ai cambiamenti digitali in atto. Ma perché dovremmo prestare attenzione a questa iniziativa e alle informazioni ad essa correlate? Scopriamo, in 12 punti salienti, l'essenza della Transizione 5.0 e il suo significato per le aziende del futuro.

Il Piano Transizione 5.0, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un'opportunità unica per accelerare la transizione digitale ed ecologica delle aziende italiane!

  1. L'OBIETTIVO
    Nel biennio 2024-2025 il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro (1 miliardo per il 2024, 3,1 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030) sottoforma di credito d’imposta alle aziende per stimolarle sia a digitalizzarsi sia a ridurre i propri consumi energetici e conseguentemente il proprio impatto ambientale.

    L’aliquota massima è del 45%, il tetto dei costi ammissibili è fissato a 50 milioni. Sono ammesse tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in ogni forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. La documentazione richiesta va trasmessa alla piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid, nel sito del Gse (Gestore servizi energetici), utilizzando i modelli che saranno resi disponibili sul sito stesso entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto.

  2. A CHI E' RIVOLTO
    Imprese che:
    - Investono in progetti innovativi in Italia finalizzati alla riduzione dei propri consumi energetici;
    - Rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Non contano né la dimensione, né la residenza, né la forma giuridica né il regime fiscale.

  3. GLI ESCLUSI
    Non sono ammesse le aziende in stato di liquidazione o difficoltà finanziaria, né quelle che investono in progetti legati a:

    - combustibili fossili;
    - lo scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra oltre i limiti di riferimento;
    - processi di raccolta e smaltimento di rifiuti;
    - processi generanti scorie classificate come rifiuti speciali pericolosi;
    - beni gratuitamente devolvibili;

  4. LE SPESE NECESSARIE
    L’investimento obbligatorio è l’acquisto di nuovi beni materiali o immateriali (i.e., macchinari, componenti di macchinari per fare un revamping, software) elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. I beni devono:
    - rispettare i vincoli presenti nel Piano 4.0;
    - garantire un risparmio energetico.

  5. LE SPESE ACCESSORIE
    All’acquisto di uno o più beni 4.0, possono essere aggiunte all’investimento incentivabile le seguenti spese:

    - sistemi per la produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse;
    - formazione del personale per acquisire o consolidare competenze per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

  6. REQUISITI MINIMI DI RISPARMIO ENERGETICO
    Almeno uno dei beni oppure l’insieme dei beni 4.0 deve comportare una riduzione dei consumi energetici del:

    - minimo 3% se relativo ai consumi della “struttura produttiva”;
    - minimo 5% se relativo ai consumi del “processo produttivo” interessato dall’investimento;

    Se oltre al bene 4.0, viene acquistato un software di monitoraggio energetico senza connessione verso il campo, la spesa è comunque soggetta allo sgravio fiscale.

  7. IL CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
    Il risparmio viene calcolato confrontando i consumi energetici ottenuti dopo l’implementazione del bene strumentale 4.0 con quelli relativi all’anno precedente all’investimento. In particolare:

    - per linee e impianti simili a quelli esistenti in azienda, la comparazione avviene rispetto a questi ultimi;

    - se non c’è alcun bene da paragonare internamente all’organizzazione o se l’organizzazione è di nuova costituzione, il confronto sarà fatto rispetto ad uno “scenario controfattuale”.

  8. LE RESTRIZIONI
    Le spese accessorie, per essere incluse, devono tenere conto dei seguenti vincoli:

    - i pannelli fotovoltaici devono avere i moduli prodotti in UE e un’efficienza maggiore o uguale al 21,5%;

    - i sistemi di produzione di energia rinnovabile non devono essere considerati nel calcolo del risparmio energetico;

    - la spesa in formazione deve costituire al massimo il 10% degli investimenti totali e valere massimo 300 mila euro;

    - la formazione deve essere erogata da soggetti esterni all’organizzazione;

    - è prevista una maggiorazione del credito (120%) per i moduli fotovoltaici con un’efficienza almeno del 23,5% e (140%) per moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza minima del 24%. Il massimo di sgravo cumulabile è del 63%.

  9. CUMULABILITÀ
    Il Piano Transizione 5.0 non è cumulabile con il Piano Transizione 4.0 nè con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica.

    Il resto degli incentivi è cumulabile entro il limite di non superamento del costo sostenuto, purché la somma dello sgravo non superi l’importo totale degli investimenti effettuati.
  10. PERIODO DI OSSERVAZIONE
    L’impresa ha il divieto di alienazione del bene 4.0 per i successivi 5 anni dall’anno dell’investimento, non potrà quindi venderlo ma potrà sostituirlo con un altro bene 4.0 con migliori o uguali prestazioni energetiche. Se il bene 4.0 è in leasing, dovrà essere riscattato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’investimento.

  11. COSA CHIARISCE IL DECRETO ATTUATIVO?

    La bozza del decreto attuativo del 10 giugno 2024 chiarisce quanto segue:

    - Viene precisato l'uso di metodologie standardizzate per calcolare il risparmio energetico
    - Stabiliti i criteri e le tempistiche per le comunicazioni obbligatorie al MIMIT
    - Identificati e accreditati gli enti formativi
    - Aggiornamenti richiesti ogni sei mesi

  12. COSA SUCCEDE SE NON SI RAGGIUNGONO I REQUISITI MINIMI DI RISPARMIO ENERGETICO?

    Se non si raggiungono i requisiti minimi di risparmio energetico, si rischia l'esclusione dai benefici del credito d'imposta. Inoltre bisogna rispettare quanto segue:


    - Obbligo di comunicare preventivamente al MIMIT gli investimenti pianificati in beni 4.0 e confermarne la realizzazione
    - Per gli investimenti dal 1 gennaio 2024, la comunicazione delle spese diventa obbligatoria. Mancata comunicazione comporta l'esclusione dal credito d'imposta, applicabile anche agli investimenti del 2023

È ora di agire per essere competitivi!

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